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Ecobonus e Sismabonus valgono per tutti gli immobili d’impresa

Ecobonus e sismabonus: nessuna limitazione all’applicabilità

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 34/2020.

In tempi recenti,  la Corte suprema con una serie di sentenze ha affermato che la ratio della legge con cui lo stato agevola gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico, consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Aderendo a questi principi, quindi, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che non vi è alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Tale estensione vale anche per il sismabonus, le cui condizioni di accesso sono le stesse dell’ecobonus.
Di conseguenza, i due regimi possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.